Quali sono gli aspetti principali della revisione tachigrafi digitali e come avviene l’attività di scarico dati

Quali sono gli aspetti principali della revisione tachigrafi digitali e come avviene l’attività di scarico dati

Per tutti i veicoli con un peso superiore ai 35 quintali è prevista l’installazione obbligatoria del tachigrafo, o cronotachigrafo, digitale per monitorare e valutare l’operato del conducente in termini di velocità di andamento, tempi di guida e riposto.

Tutte queste statistiche sono utili per migliorare la qualità ed il livello di sicurezza dei conducenti dei veicoli commerciali durante le ore di lavoro.

Autobus, autocarri e, in generale, tutti i veicoli commerciali disciplinati dal Decreto Ministeriale del 10 agosto 2007 sono tenuti ad effettuare una revisione del tachigrafo digitale con cadenza biennale.

Analizziamo insieme la normativa di riferimento in materia e quali sono gli aspetti principali della revisione e taratura dei cronotachigrafi .

Cosa prevede la legge sulla revisione del cronotachigrafo

Dal punto di vista normativo la revisione del cronotachigrafo viene disciplinata dal Regolamento CE 165/2016: la presente norma annulla il precedente Regolamento 3821/1985 e modifica il Regolamento 561/2014.

È proprio la norma del 2014 che definisce i campi di applicazione, le verifiche e le installazioni da effettuare, i dati da registrare, le funzioni, i controlli e l’uso delle carte tachigrafiche.

Quanto vale la revisione del tachigrafo?

Secondo l’articolo numero 23 del presente Regolamento il controllo periodico del tachigrafo digitale, identificato in gergo tecnico con l’espressione taratura, deve essere effettuato ogni due anni presso officine autorizzate. Inoltre:

  • l’attestazione di avvenuto controllo deve essere presentata in sede di revisione stradale come previsto dall’articolo 80 del Codice della Strada;
  • in mancanza di revisione aggiornata è prevista una sanzione compresa tra i 51 ed i 100 euro.

Scarico dati cronotachigrafo: quando farlo

Oltre alla revisione dei tachigrafi digitali e cronotachigrafi assume una certa rilevanza l’attività di scarico dati disciplinata dal Regolamento numero 581 del 2010.

Lo scarico dei dati deve essere effettuato secondo scadenze precise ovvero:

  • 28 giorni per i dati presenti nella scheda tachigrafica;
  • 90 giorni per i dati presenti nella memoria del tachigrafo presente sul veicolo.

Il Regolamento 1360/2002 prevede la conservazione di tali dati per almeno un anno dallo scarico, in ambienti sicuri e l’invio di una copia ai conducenti del mezzo.

Una conservazione inadeguata dei dati e la mancata disponibilità degli stessi comportano il pagamento di una sanzione (articolo 19 legge 727/1978).

Come viene eseguito lo scarico dei dati

Lo scarico dei dati dal tachigrafo digitale e della carta tachigrafica viene eseguito tramite strumento specifico.

Concluso lo scarico tutti i dati vengono analizzati attraverso un apposito software per individuare eventuali infrazioni associate ad un uso improprio del cronotachigrafo digitale.

Cosa succede in presenza di malfunzionamenti o guasti del cronotachigrafo

Se il tachigrafo non funziona il conducente del veicolo è tenuto a registrare i dati manualmente ma entro una settimana dal guasto deve assolutamente ripararlo o sostituirlo.

La circolazione con tachigrafo non funzionante comporta il pagamento di una sanzione, la decurtazione di dieci punti dalla patente di guida e la sospensione della stessa per un periodo compreso tra i quindici giorni ed i tre mesi.

Un approfondimento sull’uso delle carte tachigrafiche

Secondo l’articolo numero 27 del Regolamento 165/2014 ad un conducente può essere associata una sola carta tachigrafica, non possono esserne usate di difettose o scadute.

È bene ricordare che carta tachigrafica e tachigrafo in avaria non sono la stessa cosa: secondo quanto stabilito dall’articolo 29 del Regolamento 165/2014 il titolare deve provvedere entro una settimana alla sostituzione (è necessario recarsi presso la Camera di Commercio di competenza nella propria zona di residenza).

In questo caso la registrazione manuale dei dati può essere fatta per un massimo di due settimane.

Se vengono commesse delle infrazioni, sia nel caso di carta tachigrafica non funzionante che di tachigrafo rotto, l’articolo 179 comma tre del presente regolamento prevede due tipologie di sanzioni:

  • una monetaria (compresa tra 815 e 3263 euro);
  • una accessoria che si traduce nella sospensione della licenza (questa ipotesi è valida quando sono state commesse tre violazioni nell’ultimo anno).

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